Con l’ordinanza n. 25468 emessa il 12 novembre 2020 dalla sesta sezione civile, la Corte di Cassazione ha chiarito che se il modulo di Constatazione Amichevole a doppia firma è inviato all’assicuratore prima del processo, genera una presunzione iuris tantum, che può essere superata soltanto mediante specifica prova contraria
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Il caso
La parte ricorrente si era vista rigettare in primo grado ed in appello la domanda giudiziale sulla scorta dell’insufficienza di prove circa il verificarsi dell’evento. Sia il giudice di prime cure sia quello di gravame, infatti, avevano ritenuto la idoneità semplicemente “indiziaria” del modello di constatazione amichevole sottoscritto da entrambi i conducenti.
In particolare, il giudice di secondo grado aveva altresì ritenuto che la mancata comparizione del responsabile civile a rendere interrogatorio formale non potesse costituire una sufficiente integrazione al predetto modulo di constatazione amichevole, stante la possibilità per il giudice di libero apprezzamento della CAI.

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