FRODE ASSICURATIVA

5 articoli
Ai sensi dell’Art. 642 del Codice Penale la frode assicurativa, anche detta frode in assicurazione, si sostanzia quando: «Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione:
1. distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà,
2. falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni (Art. 29 CP).
3. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale (Art. 582) o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o
4. denuncia un sinistro non accaduto ovvero
5. distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.
Se il colpevole consegue l’intento la pena è aumentata (Art. 64 CP). Si procede a querela di parte. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato (Art. 4 CP). Il delitto è punibile a
querela della persona offesa (Art. 120 CP, Art. 649 CP; Art. 336 CCP)».

L’attuale articolo 642 del Codice Penale «Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona» è stato completamente riformato dall’art. 24 della Legge n. 273 del 2002 per ampliarne la portata, includendo tutti i possibili reati contro le assicurazioni, senza rimanere circoscritto alla sola polizza infortuni e ai beni di proprietà.

Il vecchio Art. 642 del Codice Penale
La vecchia dizione del’Art. 642 ormai non più in vigore era molto più restrittivo prevedendo solo due causali: il “Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e la mutilazione fraudolenta della propria persona”.
In rapporto di specialità rispetto al generico reato di truffa, a norma dell’Art. 15 CP, il Codice Penale contemplava già un articolo dedicato specificatamente alle truffe assicurative, ma limitato a due
figure tipiche: «Art. 642 Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona. Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri il prezzo di un’assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a sé stesso una lesione personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall’infortunio. Se il colpevole consegue l’intento, la pena è aumentata. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il
fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto è punibile a querela della persona offesa.»