Sono obbligato ad assicurare un veicolo anche se lasciato chiuso in un box, in un garage?
Sì, lo prevede espressamente la Sentenza su causa n° C-100/18 emessa il 20/06/2019 dalla Corte Giustizia dell’Unione Europea:
Una situazione nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile da più di 24 ore abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli» ai sensi della direttiva sull’assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli
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IL CASO
Nell’agosto 2013, un veicolo che non aveva circolato da più di 24 ore, parcheggiato nel garage
privato di un immobile, ha preso fuoco ed ha causato dei danni. L’incendio ha avuto origine dal
circuito elettrico del veicolo. Il proprietario di quest’ultimo aveva sottoscritto presso la Línea Directa
Aseguradora, S.A. (in prosieguo: la «Línea Directa») un’assicurazione della responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli. L’immobile era assicurato presso la Segurcaixa,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (in prosieguo: la «Segurcaixa»), e la società
proprietaria è stata risarcita con un importo di EUR 44 704,34 per i danni causati all’immobile
dall’incendio del veicolo.
Nel marzo 2014, la Segurcaixa ha convenuto in giudizio la Línea Directa affinché quest’ultima
fosse condannata a rimborsare il risarcimento versato, a motivo del fatto che il sinistro aveva avuto
origine in un fatto relativo alla circolazione coperto dall’assicurazione RC Auto del veicolo. La
domanda della Segurcaixa è stata respinta in primo grado. Tuttavia, in sede di appello, la Línea
Directa è stata condannata al pagamento dell’indennizzo richiesto dalla Segurcaixa, avendo il
giudice competente ritenuto che costituisse un «fatto relativo alla circolazione», ai sensi del diritto
spagnolo, «una situazione in cui un veicolo parcheggiato in modo non permanente in un garage
privato si sia incendiato, qualora tale incendio sia stato provocato da cause intrinseche al veicolo e
senza l’intervento di terzi».
La Línea Directa ha proposto un ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi al Tribunal
Supremo (Corte suprema, Spagna). Nutrendo dei dubbi riguardo all’interpretazione da dare alla
nozione di «circolazione dei veicoli» contenuta nella direttiva sull’assicurazione della responsabilità
civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli 1, tale giudice ha deciso di sottoporre alcune
questioni alla Corte di giustizia.
[1 Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11).
www.curia.europa.eu]
Con la sua sentenza odierna, la Corte dichiara che rientra nella nozione di «circolazione dei
veicoli» una situazione nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un
immobile abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico
del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto
veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell’incendio.
La Corte ricorda, anzitutto, che la nozione di «circolazione dei veicoli» costituisce una nozione
autonoma del diritto dell’Unione, la cui interpretazione non può essere rimessa alla discrezionalità
di ciascuno Stato membro. Essa sottolinea inoltre che l’obiettivo della protezione delle vittime disinistri causati da autoveicoli è stato costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore
dell’Unione.
La Corte osserva che, secondo la propria giurisprudenza 2, la nozione di «circolazione dei veicoli»
contenuta nella direttiva non è limitata alle ipotesi di circolazione stradale, e che in tale nozione
rientra qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso, e
segnatamente qualsiasi utilizzazione di un veicolo come mezzo di trasporto.
[2 V. segnatamente le sentenze della Corte del 20 dicembre 2017, Núñez Torreiro (C-334/16), e del 15 novembre 2018,
BTA Baltic Insurance Company (C-648/17]
Da un lato, il fatto che il veicolo coinvolto in un sinistro fosse fermo al momento del verificarsi di
quest’ultimo non escluderebbe, di per sé solo, che l’utilizzazione di tale veicolo in questo momento
possa rientrare nella sua funzione di mezzo di trasporto. Dall’altro lato, nessuna disposizione della
direttiva limita l’estensione dell’obbligo di assicurazione e della tutela che tale obbligo intende
garantire alle vittime di sinistri causati da autoveicoli, ai casi in cui tali veicoli siano utilizzati su
determinati terreni o su determinate strade.
Da ciò la Corte inferisce che la portata della nozione di «circolazione dei veicoli», ai sensi della
direttiva, non dipende dalle caratteristiche del terreno sul quale il veicolo è utilizzato e, in
particolare, dalla circostanza che il veicolo in questione sia, al momento del sinistro, fermo e si
trovi in un parcheggio. Alla luce di tali circostanze, la Corte considera che lo stazionamento e il
periodo di immobilizzazione del veicolo sono delle fasi naturali e necessarie che
costituiscono parte integrante dell’utilizzo di quest’ultimo come mezzo di trasporto. Così, in
linea di principio, il veicolo viene utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto
allorché rimane parcheggiato tra uno spostamento e l’altro.
Nel caso di specie, la Corte dichiara che lo stazionamento di un veicolo in un garage privato
costituisce un’utilizzazione del veicolo stesso che è conforme alla sua funzione di mezzo di
trasporto. Tale conclusione non perde la sua validità per il fatto che il veicolo in questione sia
rimasto parcheggiato per più di 24 ore in questo garage, in quanto lo stazionamento di un
veicolo presuppone che quest’ultimo, a volte per un lungo periodo di tempo, rimanga fermo
fino al suo prossimo spostamento.
Quanto alla circostanza che il sinistro in esame deriva da un incendio causato dal circuito elettrico
di un veicolo, la Corte considera che, poiché tale veicolo che è all’origine del sinistro risponde alla
definizione di «veicolo», ai sensi della direttiva, non è necessario distinguere, tra le componenti del
veicolo in questione, quella che è all’origine dell’evento dannoso, né stabilire le funzioni che tale
componente svolge.