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DEVO ASSICURARE AUTO E MOTO ANCHE SE RIMANGONO PARCHEGGIATE?

È obbligatorio assicurare un veicolo a motore anche se rimane parcheggiato in strada senza circolare?

Sì, lo stabilisce esplicitamente l’Art. 2 del DPR 793 del 1970, che ha attuato la legge 990 del 1969, così come modificata dall’Art. 354 D.lgs. 209 del 2005: «Sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.» Precisando chiaramente: «Ai fini dell’applicazione della legge sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico

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Lo conferma espressamente anche la Sentenza su causa n° C-80/17 emessa il 04/09/2018 dalla Grande Sezione della Corte Giustizia dell’Unione Europea:

«La stipulazione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi, per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno Stato membro e sia idoneo a circolare.»

Anche se il veicolo a motore, infatti, sia lasciato in un parcheggio privato, isolato e senza alcun accesso pubblico, sarebbe comunque rischioso non assicurarlo per la Responsabilità Civile.

Nel caso, infatti, dovesse incendiarsi, spostarsi autonomamente per il cedimento, ad esempio, del freno a mano, coinvolgendo eventualmente cose, persone e animali altrui, il proprietario sarebbe comunque chiamato a rispondere dei danni provocati, ai sensi dell’Art. 2054 del Codice Civile e del più inclusivo Art. 2043 del Codice Civile, se l’evento non è stato cagionato dolosamente da terzi.

Immagine di Johannes Krasser

Assinews