La disciplina prevista dal codice delle assicurazioni
Le “procedure di risarcimento” sono disciplinate dagli articoli 148 e 149 del codice delle assicurazioni: il primo regolamenta la procedura ordinaria, gestita dall’assicurazione del danneggiante, mentre il secondo la procedura del c.d. indennizzo diretto, in forza del quale il danneggiato rivolge la richiesta danni alla propria compagnia assicuratrice. Sull’interpretazione delle predette disposizioni normative, da correlare ai precedenti articoli 144 e 145, e sugli ambiti di applicazione dell’una o dell’altra procedura si è più volte espressa la Cassazione.
Di portata innovativa è, invece, la recente sentenza n. 36942.2018 emessa il 27 aprile 2018 dalla seconda sezione penale della Cassazione che chiarisce i rapporti tra l’articolo 148 del codice delle assicurazioni, nella parte in cui sono indicati i tempi entro cui la compagnia assicuratrice può – ove sussistano i presupposti – sporgere querela e l’ordinaria disciplina, prevista dal primo comma dell’articolo 124 del codice penale: “Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato”.
Autore: F. Sulis e MR. Oliviero
ASSINEWS 304 – gennaio 2019