IL GIUDICE CIVILE DEVE VALUTARE E STIMARE I DANNI DI UN REATO
Lo stabilisce la recente ordinanza della Cassazione Civile n. 8477 del 05 maggio 2020 che assegna al Giudice civile l’onere di quantificare il danno, dopo aver accertato il nesso causale tra il reato e le conseguenze dannose prodotte.
Clicca il pulsante che preferisci per condividere l’articolo sui Social Network
In pieno contrasto con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 4549 del 25 febbraio 2010, l’ordinanza n. 8477 del 2020 emessa dalla terza sezione della Corte di Cassazione restituisce piena centralità al giudice civile.
La pronuncia delle Sezioni Unite del 2010
Dieci anni fa gli Ermellini avevano affermato che nei cosiddetti reati di danno – quei reati che determinano la distruzione, la diminuzione o la compressione di un bene giuridico – l’accertamento del “fatto- reato”, contenesse una implicita verifica sia del danno evento – lesione di un interesse giuridicamente rilevante – sia del danno conseguenza – conseguenze pregiudizievoli della lesione determinata dal danno evento.
Quindi, in base all’orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite nel 2010, dopo l’accertamento definitivo in sede penale dell’esistenza del reato di danno, il Giudice civile doveva procedere direttamente alla quantificazione del danno, dovendo ritenere implicito nella sentenza penale il riconoscimento -vincolante anche in sede civile- dell’esistenza sia il danno evento che del danno conseguenza.
Le evoluzioni giurisprudenziali
Già con le sentenze, Cass. 5660/2018 e Cass. 4318/2019, la Suprema Corte aveva posto in discussione il convincimento delle Sezioni Unite.
La recente sentenza: il giudice civile deve valutare e stimare i danni un reato
L’ordinanza n. 8477/2020 ha statuito chiaramente che nei reati di danno accertati in sede penale, vi è un implicito riconoscimento solo ed esclusivamente del danno evento, ma non anche del danno conseguenza.
Alla luce di quanto sopra, è affidato al Giudice civile, oltre alla quantificazione del danno, anche l’accertamento del nesso di causa tra il reato e le conseguenze dannose che esso ha prodotto.
L’orientamento giurisprudenziale
L’orientamento cui è ispirata tale sentenza, sembrerebbe conforme alle regole generali del diritto civile, secondo le quali il Giudice, chiamato a pronunciarsi su di una domanda di risarcimento, non può mai esimersi dal compiere l’indagine relativa all’esistenza del nesso di causalità giuridica tra l’evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli immediate e dirette ex art. 1223 del Codice Civile

Per rimanere aggiornato sulle nuove truffe & inganni visita il sito
Per tutelare i tuoi diritti economici consulta la pagina dedicata che puoi seguire anche su