Informati & Tutelati

INDENNIZZO DIRETTO

L’Indennizzo Diretto si applica solo ed esclusivamente se:

  • Il sinistro si concretizza con un urto tra soli due veicoli a motore (Inclusi contatti con rimorchi e i semirimorchi considerati parti integranti della motrice)
  • immatricolati in Italia (targa italiana)
  • regolarmente assicurati al momento del sinistro e chiaramente identificati

PIT STOP

Chiarimenti & approfondimenti

L’Indennizzo Diretto

Una delle più importanti novità contenute nel Codice delle Assicurazioni Private, approvato nel 2005 dal Decreto Legislativo n. 209 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2006, è stata sicuramente l’introduzione dell’Indennizzo Diretto previsto dall’Art. 149 CAP per i sinistri RCA accaduti dopo il 1 febbraio 2007. Una radicale rivoluzione all’interno del sistema normativo italiano perché da quando la legge 990 del 1969 ha reso obbligatoria in Italia la Responsabilità Civile Auto (RCA), la richiesta di risarcimento è sempre stata avanzata nei confronti del responsabile civile e della sua assicurazione che aveva l’onere di ristorare i danni subiti.

L’Art. 149 CDA

L’Art. 149 CDA stabilisce, invece, che: «In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento danni all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato». A differenza della vecchia Convenzione di Indennizzo Diretto, il famoso CID che era facoltativo, il danneggiato è obbligato per legge a presentare la Richiesta di Risarcimento per i danni materiali subiti e per le lesioni del conducente, direttamente alla propria compagnia.

Assinews