Ai sensi dell’Art. 642 del Codice Penale
la frode assicurativa, anche detta frode in assicurazione, si sostanzia quando: «Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione:
1. distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà,
2. falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni (Art. 29 CP).
3. Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale (Art. 582) o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o
4. denuncia un sinistro non accaduto ovvero
5. distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro.