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LE SPESE CONTESE DEI CTU

Le spese contese dei consulenti tecnici d’ufficio

27 aprile 2017

FRODI

Perché anche chi vince una causa
può sempre essere obbligato a pagarle?

Autore: F. Napolitano e M. R. Oliviero
ASSINEWS 285 – aprile 2017



Per quanto paradossale possa sembrare la Cassazione è riuscita a derogare ad un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, come l’efficacia esecutiva delle sentenze civili prevista dall’art. 282 del codice di procedura civile, che recita: «La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti». Secondo il dettato normativo è esecutivo l’intero dispositivo, anche quando dispone sulle spese di giudizio e su eventuali saldi e rimborsi da riconoscere ai CTU, i consulenti tecnici di ufficio. Professionisti dotati di conoscenze tecniche specifiche, a seconda della materia trattata, incaricati dai giudici per esaminare gli atti di causa e le prove fornite dalle parti. Sono scelti dai magistrati, nell’esercizio della loro funzione giurisdizionale, tra gli esperti iscritti negli albi tenuti presso ogni singola Corte di Appello. La loro nomina può essere richiesta da una delle parti in causa, solitamente da chi incardina il giudizio, ma può anche essere disposta d’ufficio dal giudice. Per l’opera prestata percepiscono un compenso, stabilito per decreto dal giudice, anche se non è riconosciuto dallo Stato, ma dai privati cittadini che rivestono la qualità di parte processuale.




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