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NIENTE RISARCIMENTO PER VIA STRETTA NON SEGNALATA

Attribuendo la colpa al conducente del Suv rimasto incastrato in una stradina di un borgo medievale, l’ordinanza della Cassazione n. 19116 del 15 settembre 2020 ha escluso qualsiasi responsabilità a carico del Comune, nonostante non abbia installato un cartello stradale ad hoc perché le caratteristiche della via erano perfettamente visibili al momento dell’imbocco.

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Il caso

Protagonista della curiosa vicenda è il proprietario di un Suv che, trovatosi all’interno di un borgo medievale, imboccava una viuzza finendo per rimanere bloccato a causa della carreggiata troppo stretta. Il proprietario riusciva ad uscire dalla strettoia solo grazie ad una faticosa e complessa retromarcia. Il conducente decideva di citare in giudizio l’amministrazione comunale, quale custode dei beni, ai sensi dell’art. 2051 Codice civile, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti dalla propria autovettura. Il Comune, secondo la tesi del proprietario del Suv, infatti, avrebbe dovuto installare un cartello stradale ad hoc all’inizio della stradina, così evitando l’ingresso di veicoli troppo larghi.

La decisione del GDP

Il Giudice di Pace respingeva tuttavia le richieste, ragion per cui il danneggiato si rivolgeva al Tribunale di Torino evidenziando come il Comune avesse installato apposita segnaletica stradale di avvertimento (con divieto di accesso per veicoli più larghi di 180 cm) solo dopo il sinistro.

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