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OSCURATI NUOVI SITI TRADING ON LINE

Su decisione della CONSOB, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, sono stati oscurati nuovi siti che offrivano abusivamente servizi finanziari non avendo tutte le autorizzazioni per poter operare sul mercato italiano.

Questi i nomi dei falsi siti Internet oscurati il 7 maggio e i relativi indirizzi Internet con i quali comparivano in rete:

– CNBSFIN Ltd (sito internet www.cnbsfin.com);

– “BitFxMarkets” (sito internet www.bitfxmarkets.com)

– STSRoyal Ltd e Capital Letter GMBH (sito internet www.stsroyal.com);

– Game Capital ADS (sito internet www.24proinvestors.com);

– One Thousand One Ltd (sito internet www.daxcfd.com)

Questi i nomi dei falsi siti Internet oscurati il 30 aprile e i relativi indirizzi Internet con i quali comparivano in rete:

– Sigma Consulting Limited Solt Corp. Ltd (sito internet www.firstcapital.fm);

– Itistocks Brokers (sito internet https://itistocksbrokers.com);

– GAM Group Ltd (sito internet www.marketsfx.org);

– Elit Property Vision Ltd (sito internet https://global-banco.com)

– Platin-fx Ltd (sito internet www.platin-fx.com)

Questi i nomi dei falsi siti Internet di trading online oscurati il 24 aprile e i relativi indirizzi Internet con i quali comparivano in rete:
  • Finance Activity Group (sito internet www.capo-invest.com)
  • FXTrading Corp (sito internet https://fxtradingcorp.trade)
  • Tradefxzone Ltd e SolutionsCM Ltd (sito internet https://tradefxzone.com)
  • ForTradersFx Ltd (sito internet www.fortraders-fx.com)
  • OGAM Ltd (sito internet www.ogamfx.com)

Sale, così, a 199 il numero dei falsi siti Internet oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare ai fornitori di servizi di connettività a Internet, l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

CONSOB: potere di inibizione diretta

Un potere preziosissimo concesso per la prima volta all’Autorità di controllo dei Mercati Finanziari dal Decreto Crescita ai sensi della legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies. In questo modo infatti è possibile intervenire tempestivamente per tutelare i diritti economici di utenti e consumatori senza dover attenere i tempi lunghi della giustizia civile.

La Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

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