Si definisce Pubblicità Comparativa “qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente”
La definizione giuridica
L’art. 3 del d.lgs. 67/00 definisce così la pubblicità comparativa riprendendola letteralmente dall’art. 1 della direttiva 97/55/CEE. Normativa Pubblicità Comparativa
Comparazione Diretta
La più famosa pubblicità comparativa è quella Diretta (detta anche nominativa) che evidenzia un aperto confronto tra il prodotto o il servizio della marca pubblicizzata rispetto a quelli di marche concorrenti espressamente nominati o individuabili attraverso inequivocabili elementi di riferimento (suoni, colori, profili).
Oltre alla comparazione esplicita tra marchi, prodotti e servizi esiste anche una comparazione implicita nella Pubblicità Comparativa Indiretta e Pubblicità Superlativa.
Comparazione Indiretta
La Pubblicità Comparativa è Indiretta quando il confronto della marca pubblicizzata è rivolto a prodotti o servizi di aziende non individuati o individuabili. Il raffronto può essere realizzato con una pluralità di concorrenti non citati (Pubblicità Indiretta per Omissione) o indicando una marca fittizia, ricorrendo ad un nome di fantasia, oppure individuando un concorrente ipotetico o reale che viene richiamato da innocue locuzioni: la tua solita birra, il tuo normale spazzolino, le tue vecchie riviste… (Comparativa Indiretta per induzione o tecnica statunitense brand X).
Pubblicità Superlativa
E’ considerata comparativa anche quella Superlativa che, attraverso l’adozione dell’aggettivo superlativo, esalta le qualità di un prodotto o servizio esprimendo, seppur implicitamente, una comparazione generica con tutti i prodotti simili o sostituibili a quello pubblicizzato: il migliore, l’insuperabile, l’unico, il più preciso in assoluto, il più efficace, il primo, il solo, il più fresco…
Con un tipo di pubblicità così si può anche giocare:
Per maggiori approfondimenti e per conoscere i casi più famosi:

Normativa Pubblicità Comparativa