Con l’ordinanza n. 18097 pubblicata pubblicata il 31 agosto 2020, la terza sezione civile della Corte di Cassazione , si è pronunciata, in materia di circolazione stradale, statuendo che non vi è alcun obbligo per la vittima di un sinistro stradale, causato da un veicolo non identificato, di sporgere denuncia contro ignoti, al fine di ottenere l’accoglimento della domanda risarcitoria formulata nei confronti della Compagnia designata dal Fondo di garanzia vittime della strada.
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Nel caso esaminato dalla Cassazione, avente ad oggetto la domanda di risarcimento nei confronti dell’Impresa designata dal Fondo, proposta da un motociclista, tamponato da una vettura, della quale egli riusciva ad identificare solo marca e modello, ma non il numero di targa, i due Giudici di merito (Giudice di Pace e Tribunale in funzione di Giudice dell’impugnazione) avevano rigettato la domanda sul presupposto che il danneggiato non avesse sporto la denuncia/querela contro ignoti.
La Cassazione con l’ordinanza in esame osserva come entrambi i Giudici di merito abbiano errato, ritenendo indispensabile la preventiva denuncia dell’accaduto alle competenti autorità di polizia. Secondo la Suprema Corte i Giudici di merito hanno impropriamente individuato nella collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la tempestiva denuncia), un «elemento necessario ad integrare il requisito dell’impossibilità incolpevole» della identificazione la cui mancanza comporterebbe il rigetto della pretesa”.
La Corte di Cassazione, “correggendo” l’errore commesso dal Giudice di Pace e dal Tribunale, ha accolto il ricorso del danneggiato, negando l’esistenza dell’automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda.
I Giudici di legittimità, quindi, hanno introdotto il seguente principio di diritto: «Che non c’è alcun automatismo tra la mancata presentazione della denuncia di sinistro e assenza di prova circa il fatto che il sinistro fu cagionato da veicolo non identificato». Se da un punto di vista logico-giuridico tale pronuncia appare ineccepibile, la stessa pone un ulteriore ostacolo in capo all’Assicurazione designata dal Fondo, laddove questa sospetti l’intento fraudolento del danneggiato.
Tuttavia, la mancata proposizione della denuncia/querela costituisce un indizio, che, insieme ad altri indizi con esso concordanti (contraddizioni tra i testimoni, ritardo nella denuncia, incompatibilità dei danni con la dinamica descritta), potrà indurre il Giudice a rigettare la domanda risarcitoria.

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