QUERELA VALIDA SOLO SE CONTIENE ISTANZA PUNITIVA. Pur non richiedendosi l’utilizzo di formule sacramentali, deve emergere chiaramente la volontà di procedere nei confronti dei responsabili. Lo ribadisce la Sentenza n. 17532 depositata il 09.06.2020 dalla IV Sezione Penale della Corte di Cassazione.
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La richiesta punitiva idonea ad integrare la condizione di procedibilità del reato, dunque, non potrà rinvenirsi nel mero atto di querela in sé considerato o nel mero racconto di un fatto oppure nell’aver depositato e/o ratificato un atto presso le competenti Autorità. Proprio per tale motivo, per altro, nel caso di specie gli ermellini hanno annullato una sentenza della Corte di Appello di Perugia: una signora cui era stato sottratto un telefono cellulare, pur avendo rappresentato l’accaduto all’Autorità Giudiziaria, non aveva nel proprio atto manifestato alcuna volontà punitiva.
Sulla nozione di querela e sui requisiti fondamentali della stessa la giurisprudenza, invero, si è più volte
espressa:
– la querela è una condizione di procedibilità per alcuni reati, non perseguibili di ufficio (che
saranno procedibili, appunto, su querela di parte);
– partendo dal dettato normativo e dalle numerose pronunce giurisprudenziali, la querela è stata
definita come un atto negoziale di diritto pubblico che ha come requisiti fondamentali la
descrizione di un fatto e la manifestazione di volontà.
Se, però…
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