RC AUTO: RESPONSABILI ANCHE PER LE IMPRUDENZE ALTRUI. Omicidio colposo, tra violazione di norme sulla circolazione stradale ed imprudenza altrui: quali i confini per la responsabilità del conducente?
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La risposta nella sentenza n. 121 del 07.01.2020 della IV Sezione Penale della Cassazione: dovere di prudenza e diligenza, anche per prevenire i comportamenti irresponsabili altrui.
L’art. 589 bis del Codice Penale, introdotto con legge n. 41/2016, disciplina l’omicidio stradale; il primo comma, in particolare, prevede la responsabilità penale per «chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale».
Ancor prima dell’introduzione dell’omicidio stradale, la suddetta condotta era comunque penalmente rilevante, nell’alveo dell’omicidio colposo, commesso con violazione delle norme in materia di circolazione stradale.
Cosa succede, però, se la vittima a sua volta aveva avuto un comportamento incauto se non proprio pericoloso? Si è responsabili anche per le imprudenze altrui?
Sarà penalmente responsabile il conducente di un veicolo che, viaggiando a velocità sostenuta, investa e cagioni la morte di un pedone che ha, tuttavia, attraversato fuori dalle strisce pedonali? O ancora: sarà penalmente responsabile il conducente di un veicolo che, sempre viaggiando a velocità sostenuta, tamponi altro veicolo, che abbia, però, impegnato un incrocio omettendo di dargli la precedenza e per l’effetto sia cagionata la morte di chi ivi viaggiava?
Per rispondere a tali e altri quesiti è più volte intervenuta la Cassazione, non ultimo con sentenza n. 121 del 07.01.2020 della Quarta Sezione Penale.
A cura di Federica Sulis e MR. Oliviero
