«E’ affetta dal vizio di omessa pronuncia la sentenza d’appello che, accogliendo il gravame e accollando le spese di lite alla parte soccombente, taccia sulla sorte delle spese della consulenza tecnica d’ufficio eseguita nel primo grado di giudizio, a nulla rilevando che tali spese abbiano già formato oggetto di liquidazione con decreto motivato, ex art. 168 d.p.r. 115/02».
Con queste parole gli Ermellini hanno fatto chiarezza su un aspetto, quello della natura, della liquidazione e della ripartizione delle spese di CTU, che spesso in passato ha creato incertezze, autorizzando interpretazioni in ordine all’attribuzione dell’onere del pagamento delle spese di CTU che, a ben vedere, non hanno fondamento.
Nel silenzio della sentenza dei Giudici di merito, infatti, sia la soluzione di ripartire definitivamente le spese di CTU in base al decreto di liquidazione…


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