Lo ribadisce la sentenza n. 28304 depositata il 12 ottobre 2020 dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione per i sinistri RCA con lesioni
GIURISPRUDENZA PENALE RC AUTO
Clicca il pulsante che preferisci per condividere l’articolo sui Social Network
La pronuncia
Il responsabile civile che ritorna sul luogo del sinistro dopo essere scappato è comunque responsabile ai sensi del comma 6 dell’Art. 189 del Codice della Strada perché il ripensamento, non può costituire «elemento valutabile ai fini della configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto», anche alla luce del principio secondo cui «non rileva il comportamento tenuto dall’agente post delictum».
Il caso
Il caso di specie ha riguardato un automobilista condannato, nei due gradi di giudizio, per il reato di cui all’art. 189, co.6, CdS, perché, dopo avere causato un sinistro stradale, dal quale erano altresì conseguite lesioni a danno dell’altro soggetto coinvolto, si era dileguato dal luogo dell’incidente, per poi farvi ritorno dopo un certo lasso di tempo. L’imputato aveva giustificato il proprio allontanamento adducendo di essere andato a cercare soccorso presso un conoscente residente poco distante. Ed invero, lo stesso, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso avverso la sentenza di appello, affidandolo a due motivi, strettamente connessi: la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in ordine al motivo di appello, specificamente proposto, inerente alla richiesta di proscioglimento per tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p.
La difesa
Nella prospettazione del difensore, difatti, si sarebbe potuta dare una lettura meno severa al comportamento del proprio assistito, sulla scorta non solo del suo atteggiamento consistito nel
Per rimanere aggiornato sulle nuove truffe & inganni visita il sito
Per tutelare i tuoi diritti economici consulta la pagina dedicata che puoi seguire anche su